Alessandro Tropea – Riflessioni sulla nozione giuridica di reddito. Ricognizioni e prospettive pubblicistico-tributarie

Alessandro Tropea – Assegnista di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – alessandro.tropea@unicatt.it

SOMMARIO

1. Introduzione.
2. La necessità di un principio positivizzato di reddito.
3. Il contenuto del principio.
4. Uno sguardo agli ordinamenti esteri, in comparazione con quello italiano.
5. Il dibattito italiano e i risultati attualmente raggiunti.
6. I problemi conseguenti all’inesistenza di una definizione legale di reddito. Alcuni “paradossi” recenti.
6.1. Incongruenze giurisprudenziali.
6.2. (Segue) normative.
6.3. (Segue) di prassi.
7. Criticità prospettiche dell’attuale sistema. Il caso dei redditi fondiari.
8. Intelligenza artificiale, capacità contributiva elettronica e tassazione degli “arricchimenti immeritati”. Spunti riflessivi sistematici.
9. Il c.d. “contenuto minimo” del principio generale di reddito. Tentativo di una ricostruzione dogmatica.

L’ordinamento italiano non dispone di una nozione giuridica di reddito. Esso è ciò che il legislatore tassativamente ritiene ricchezza tassabile. Disposizioni statiche potrebbero non intercettare forme di ricchezza non tradizionali, cioè non tempestivamente previste dal legislatore come sintomi di sostanze tassabili. Ma il principio di capacità contributiva – in aderenza alla lettura che la Corte costituzionale dà dell’art. 53 Cost. – presuppone che il privato concorra alle spese pubbliche entro e non oltre la propria forza economica. Sicché, oggetto del sacrificio fiscale personale devono essere tutti i fatti espressivi di essa. Dunque, far dipendere la determinazione della quota di contribuzione di ciascuno da fatti non tempestivamente selezionati fomenterebbe una convivenza non pacifica fra i consociati: verrebbe a sfilacciarsi quel legame solidale tra chi più ha e chi meno dispone. In definitiva, l’irrazionalità del sistema impositivo personale, il calo demografico dei contribuenti italiani e l’avvento di ricchezze generate dalle nuove tecnologie intelligenti impongono specifiche considerazioni di fondo circa il fatto di definire positivamente una nozione generale di reddito o abbandonare l’imposizione reddituale e dirigere il sistema verso forme d’imposizione sul valore o sulle utilità conseguite dai privati.


The Italian legal system does not possess a juridical notion of income. Income is whatever the legislator strictly considers to be taxable wealth. Static provisions may fail to capture non-traditional forms of wealth – that is, those not promptly identified by the legislator as indicators of taxable resources. However, the principle of contributive capacity – in accordance with the interpretation given by the Constitutional Court to Article 53 of the Constitution – requires that individuals contribute to public expenses only within the limits of their economic strength. Therefore, all facts that express such economic strength must be subject to personal tax sacrifice. As a result, tying each individual’s tax contribution to facts not promptly identified would undermine peaceful coexistence among citizens: the bond of solidarity between those who have more and those who have less would begin to fray. Ultimately, the irrationality of the personal tax system, the demographic decline of Italian taxpayers, and the emergence of wealth generated by new intelligent technologies call for fundamental considerations about whether to positively define a general notion of income or to abandon income taxation altogether and redirect the system toward forms of taxation based on value or benefits obtained by individuals.

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