Codice etico

CODICE ETICO

Il Diritto dell’Economia è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira alle Linee guida “Best Practice Guidelines for Journal Editors”, elaborate dal COPE – Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/resources/guidelines).

Alla luce di tale documento è adottato il presente Codice Etico, di cui tutte le parti coinvolte conoscono e condividono i contenuti.

1. Doveri della Direzione e del Comitato editoriale

1.1 Decisioni sulla pubblicazione ed individuazione dei revisori

La direzione della rivista (o un componente delegato) è responsabile della decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti, facendo riferimento all’importanza, all’originalità e alla chiarezza del testo, oltreché alla validità dello studio ed alla sua rilevanza rispetto agli interessi della Rivista.

Dopo un esame preliminare da parte della direzione (o di un suo componente delegato), tutti gli scritti sono sottoposti a revisione anonima di almeno un professore di prima fascia esperto nella materia (single Blind), italiano o straniero, scelto dalla direzione nell’ambito di un comitato di referees o, in casi eccezionali, inerenti alla specificità dell’argomento trattato, all’esterno dello stesso.

1.2 Integrazioni e correzioni

Il Direttore può richiedere agli Autori, ai fini della pubblicazione, le correzioni e le integrazioni ritenute opportune, anche a seguito di espressa indicazione in tal senso da parte del Referee.
Il Comitato editoriale può procedere a modifiche meramente editoriali dopo la prima correzione delle bozze, per garantire l’omogeneità di pubblicazione della Rivista.

1.3 Non discriminazione

Il Direttore ed il Comitato editoriale operano riferendosi esclusivamente ai contenuti dello scritto, senza discriminazioni di sesso, razza, genere, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento sessuale, identità di genere, età e orientamento politico degli autori.

1.4 Riservatezza, divieto di divulgazione e conflitto di interessi

Tutte le fasi del processo di revisione devono essere compiute utilizzando il protocollo previsto dalla prassi redazionale della Rivista, al fine di assicurare l’imparzialità della decisione finale e garantire che i materiali inviati restino confidenziali. Il Direttore, il Comitato di Direzione, il Componente delegato, il Comitato Scientifico ed il Comitato editoriale devono astenersi dal rivelare qualsivoglia informazione sui testi proposti per la pubblicazione a persone diverse da Autore, Referee ed Editore. Gli stessi si impegnano altresì, in assenza di espresso consenso dell’Autore, a non utilizzare per proprie ricerche i contenuti degli articoli non pubblicati.

2. Doveri degli Autori

2.1 Originalità scientifica e regole redazionali

L’Autore garantisce che l’articolo sottoposto a valutazione sia inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste. Prima della pubblicazione dello scritto in altri periodici o volumi, la Direzione de Il Diritto dell’Economia deve esserne informata ed acconsentire, fermo restando il dovere per l’Autore di fare espresso riferimento alla precedente pubblicazione sulla Rivista.
Gli Autori, nel proporre un articolo, sono tenuti ad attenersi ai criteri redazionali consultabili sul sito internet della Rivista. Essi devono sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati e, qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri autori, questi devono essere opportunamente parafrasati o citati letteralmente, con indicazione esplicita.
L’invio di un articolo alla Rivista implica nell’Autore la consapevolezza e la piena conoscenza  della sussistenza e dei caratteri della procedura di referaggio di cui al punto 1 e al punto 3.4.

2.2 Paternità dell’opera

La paternità dell’opera deve risultare con chiarezza e devono essere indicati come coautori tutti coloro che abbiano fornito un contributo significativo alla realizzazione dello scritto. Se altri soggetti hanno fornito contributi sostanziali relativi a parti rilevanti dell’articolo, devono essere riconosciuti ed elencati come contributori.
Nel caso di contributi a più mani, deve essere chiaramente distinto ed evidenziato il contributo di ogni autore.

2.3 Conflitti di interesse

L’Autore si impegna a dichiarare, contestualmente all’invio del proprio scritto, che non sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i contenuti dello scritto.
L’Autore deve altresì indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

2.4 Correzioni

Qualora un Autore riscontri errori significativi o inesattezze nello scritto pubblicato, ha il dovere di comunicarlo tempestivamente al Direttore e di segnalare allo stesso e ed al Comitato editoriale tutte le informazioni necessarie ai fini della correzione.

3. Doveri dei Referees

3.1 Oggetto della revisione

Il single blind peer-review è la procedura anonima di revisione finalizzata a valutare l’idoneità scientifica degli scritti alla pubblicazione sulla Rivista.

3.2 Rispetto dei tempi e rinuncia

Il Referee che non si senta sufficientemente qualificato per lo svolgimento della revisione o che ritenga di essere impossibilitato a revisionare lo scritto nei tempi indicati, è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività alla Direzione della Rivista, rinunciando all’incarico.

3.3 Correttezza ed imparzialità

La revisione deve essere svolta in modo corretto ed imparziale. Le osservazioni devono essere tecnicamente ben formulate e non possono configurarsi come critiche di natura ideologica o basate su presupposti scientifico-culturali di natura personale.
Il Referee è tenuto a motivare le valutazioni sullo scritto a lui sottoposto in modo adeguato ed esaustivo, siano esse positive o negative.

3.4 Indicazioni e direttive del Referee

Il Referee incaricato indica nella propria valutazione i lavori trascurati dall’Autore. Egli deve sempre segnalare eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note e può suggerire all’Autore correzioni ed integrazioni atte a migliorare il lavoro.

3.5 Conflitto d’interessi e divulgazione

Gli scritti ricevuti per la revisione devono essere trattati come documenti riservati e non possono essere in alcun modo utilizzati per finalità personali.
Referees sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussista un conflitto di interessi o dei quali abbiano intuito la paternità.