Pietro Maltese – La responsabilità dei tecnici nella gestione dei rischi naturali

Pietro Maltese – Magistrato contabile – (pmaltese2@gmail.com)

SOMMARIO

1. Premessa. Prevedibilità degli eventi naturali.
2. Rischio e pericolosità.
3. Il diritto all’incolumità e alla sicurezza.
4. La gestione dei rischi derivanti da eventi naturali e la responsabilità dei tecnici.
5. La responsabilità dei titolari di funzione di protezione civile.
6. Alcuni casi di responsabilità dei tecnici.
6.1 Caso 1: Il disastro del Vajont – 1963. Responsabilità dei progettisti e dirigenti della società di gestione dell’opera e dell’ispettore generale del Ministero dei LL.PP. incaricato del controllo.
6.2 Caso 2: Terremoto dell’Aquila del 2009. Crollo di un edificio. Difetti strutturali e responsabilità del direttore dei lavori.
6.3 Caso 3: Terremoto dell’Aquila del 2009. Crollo della Casa dello Studente. Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori di ristrutturazione e dell’architetto incaricato del collaudo. – 6.4 Caso 4: Disastro di Sarno – 1998 – Responsabilità del sindaco quale autorità locale della Protezione civile.
6.5 Caso 5: Terremoto dell’Aquila – 2009 – Morti e feriti conseguenti al crollo di abitazioni. La responsabilità del Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile. Esclusa la responsabilità dei componenti della Commissione Grandi Rischi.
7. Rapporti tra il giudizio penale e il giudizio contabile.
8. Caratteristiche della responsabilità per danno erariale.
9. Presupposti della responsabilità per danno erariale.
10. La culpa in vigilando del dirigente o degli organi di controllo.
11. Responsabilità degli organi politici.
12. L’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’Amministrazione.
13. La condotta.
14 Il nesso causale.
15. L’elemento psicologico: dolo o colpa grave.
16. La responsabilità collegiale.
17. Caratteristiche dell’obbligazione di risarcimento: intrasmissibilità agli eredi e parziarietà.
18. Il potere riduttivo del giudice contabile.
19. In conclusione.
20. Concorrenza tra la giurisdizione civile e quella contabile.

1. Premessa. Prevedibilità degli eventi naturali

Quando si verificano disastri originati da eventi naturali di tipo sismico o idrogeologico, quali terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche e simili, spesso si tende a liquidarli come eventi eccezionali, ossia implicitamente imprevedibili. Alcuni di questi eventi, però, lungi dall’essere straordinari e imprevedibili, sono ciclici, appartengono cioè a quella categoria di fenomeni che mediante interventi sistematici da parte dell’uomo (raccolta di dati statistici, predisposizione di adeguati piani regolatori, compilazione di mappe di rischio, costante manutenzione del territorio, o monitoraggio di particolari situazioni di pericolo e controllo sulle strutture e sulle edificazioni), potrebbero essere evitati o limitati nelle conseguenze più nefaste.
Una volta accaduti, dovrebbero transitare nella categoria degli eventi prevedibili anche quei fenomeni sconosciuti fino al loro manifestarsi, (pensiamo allo tsunami del 2011 in Giappone, con le sue imprevedibili conseguenze sugli impianti nucleari), con ridefinizione delle mappe di pericolosità e rischio e aggiornamento delle normative specifiche…

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