Emanuele Fratto Rosi GrippaudoContra fatum: sulla sopravvivenza dei giudizi di conto
nonostante l’estensione della nozione di agente contabile

Emanuele Fratto Rosi Grippaudo – Dottore di ricerca e Doctor Europaeus in Diritto pubblico, Cultore della materia in Diritto amministrativo presso l’Università LUISS Guido Carli – (egrippaudo@luiss.it)

SOMMARIO

1. Introduzione.
2. La nozione di agente contabile e la sua progressiva estensione a opera della giurisprudenza.
3. I nuovi agenti contabili interni alla pubblica amministrazione.
4. I nuovi agenti contabili esterni alla pubblica amministrazione.
5. I doveri dell’agente contabile: profili fisiologici e patologici della resa del conto giudiziale.
6. Crisi e fuga dai giudizi di conto.
7. Conclusioni.

Il contributo esamina le cause e le conseguenze derivanti dall’interpretazione estensiva della nozione di agente contabile, come effettuata dalla giurisprudenza, nonché l’impatto che sul fenomeno – e, più in generale, sui giudizi di conto – hanno avuto le recenti riforme adottate nel contesto della decretazione emergenziale da Covid-19. In apertura, approfondisce la suddetta nozione di agente contabile, comprensiva di nuovi individui, interni ed esterni alle pubbliche amministrazioni, spiegando come a determinare detta estensione abbia avuto un ruolo preponderante la crisi delle finanze pubbliche. Verifica, altresì, l’impatto del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, su una particolare categoria di agenti contabili: i gestori delle strutture ricettive. In seguito, analizza l’obbligo di rendicontazione giudiziale e la consequenziale attività di controllo, sui conti depositati, esercitata dalla magistratura contabile, con la formalità della giurisdizione contenziosa. In particolare, evidenzia come l’ampliamento della platea degli agenti contabili abbia comportato un tale incremento del numero dei conti da esaminare, da parte della deputata Corte, non sostenibile dall’attuale sistema. Infine, sostiene che la riforma dei giudizi di conto, contenuta nel d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, nonché l’implicita esclusione degli stessi dall’ambito di applicazione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, testimonino un rinnovato interesse del legislatore verso una funzione giurisdizionale ritenuta un residuato storico, rappresentandone un’occasione di rifondazione.


The paper examines the causes and consequences of the increased number of agente contabile officers (accounting officers) carried out by national jurisprudence and embraces the idea of a possible overcoming of the related crisis of giudizi di conto (accounting judgments). At first, it explains who is an agente contabile in the Italian law system and what obligations are connected to their rule, especially the ancient one of giving the account to the Corte dei conti (Court of Auditors). Subsequently, it explains how, in this historical moment of crisis of public finances, the notion and the ancient obligation has been extended to new subjects, which are tied to the Corte dei conti (Court of Auditors) control activity. It also evaluates the impact of the recent decree-law no. 34 of 19 May 2020 on a particular category of accountable agents: the hoteliers. After that, it describes the Corte dei conti’s controlling function on the deposited accounts, which takes place through a trial, named giudizio sul conto (judgment concerning the account). In particular, it argues how the impossibility of examining the great amount of accounts deposited by the accountable agents has provoked a crisis in the abovementioned judicial procedure. At this point, the paper argues that the crisis could be tackled through the use of new information technologies and procedural adjustments as per the provisions contained in the Codice di giustizia contabile (accounting justice Code), as revised by the legislative decree no. 114 of 7 October 2019. Finally, the paper considers the provisions contained in the recent decree-law no. 76 of 16 July 2020 which has influenced the jurisdictional functions of the Corte dei Conti.

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