Guido Befani – Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive
di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti

Guido Befani – Professore a Contratto Ius/10 e Dottore di ricerca in Impresa, Stato e Mercato. Assegnista di ricerca, Università della Calabria – (guido.befani@unical.it)

SOMMARIO

1. Premesse introduttive di metodo e di contenuti.
2. Le tecnologie basate sui registri distribuiti nella realtà economica: il caso blockchain.
3. Inquadramento normativo, definizione ed effetti giuridici.
4. Questioni giuridiche aperte dalla blockchain: è tutto oro quello che luccica?
5. Pubblico e privato nell’attività di certificazione: l’aporia cripto-anarchica dell’informatica.
6. La notarizzazione impossibile: il problema dei generali bizantini tra consenso, accertamenti fattuali e potestà pubblicistiche.
7. Verso una rilettura analogica delle funzioni di hash: le certezze pubbliche del “notaro dell’avvenire”.
8. Lo stato dell’arte negli altri Paesi: l’incompiuta regolazione del fenomeno.
9. Considerazioni conclusive.

La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia informatica, i quali, applicati al complesso dei c.d. registri distribuiti, sembrerebbero poter offrire un servizio di tendenziale “unicità” dei file circolanti sulla rete informatica. Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili.
Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata.


The blockchain, as is known, represents the last evolutionary stage of computer cryptography systems, which, applied to the complex of so-called distributed ledgers, it would seem to be able to offer a sort of “uniqueness” of the files circulating on the computer network.
In fact, once processed through the hash functions, they can be transcribed into the digital ledger, so-called. ledger, which is decentralized on multiple nodes, and this simultaneous distribution of information, combined with the computer consensus mechanisms given to the programming algorithm, would seem to be able to allow substantial “certainty” on the information conveyed between users, without the need to resort to any institutional intermediary carrying out notary functions. Despite the solution thus conceived, however, the legal effects recognized by the simplification decree, at present, do not seem as comforting in recognizing this technology as a certification function, both in terms of effective “legal certainty” and generalized reliability.

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