Viviana Di Capua – Il potere governativo di annullamento straordinario e il mito della Fenice

Viviana Di Capua – Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Napoli “Federico II” – (viviana.dicapua@unina.it)

SOMMARIO

1. Premessa.
2. Il casus belli. L’ordinanza del Sindaco di Messina che limita l’attraversamento dello stretto e il suo annullamento ad opera del Governo.
3. La disciplina del potere governativo di annullamento straordinario: profili storico-evolutivi.
4. Le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale sulla qualificazione giuridica del potere e la sentenza n. 229 del 1989 quale esito di un itinerario ermeneutico controverso.
4.1. Segue: la riforma del Titolo V della Costituzione e le perplessità sulla legittimità costituzionale dell’annullamento straordinario con riguardo agli atti degli enti locali.
5. La morfologia del potere governativo di annullamento straordinario ex art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Gli approdi della giurisprudenza amministrativa nel percorso di ricerca di un fondamento costituzionale.
6. L’annullamento straordinario e l’emergenza sanitaria da Covid-19. Un’occasione mancata per integrare il potere nel rinnovato assetto costituzionale.
7. Riflessioni conclusive.

Il contributo si propone di esaminare criticamente le modalità con cui il potere governativo di annullamento straordinario è stato esercitato per rimuovere l’ordinanza con cui il Sindaco di Messina, durante la “fase uno” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva tentato di limitare, in via precauzionale, il transito attraverso lo stretto, predisponendo un sistema di autorizzazione e di certificazione preventiva non previsto dai provvedimenti nazionali emergenziali.
L’istituto, residuo dello Stato monarchico, è attualmente previsto dall’art. 2, comma 3, lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, dopo la storica sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 1989, depurato della sua funzionalità con riguardo agli atti delle Regioni, sollevando una serie di dubbi di compatibilità con la costituzionalizzazione delle autonomie territoriali e locali risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
Attraverso l’analisi del parere n. 735/2020 reso dalla I sezione del Consiglio di Stato nel corso del procedimento di annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina, si tenterà di dimostrare che, nonostante l’istituto si sia rivelato invero decisivo per “rinsaldare” l’unitarietà della strategia di gestione dell’emergenza predisposta dal Governo, nonché per scongiurare una limitazione ulteriore (e non giustificata) dei diritti civili e delle libertà fondamentali già fortemente compressi dalla normativa eccezionale, tuttavia, la scelta dei giudici di omettere qualsiasi riferimento all’art. 120, comma 2, Cost., norma disciplinante l’intervento sostitutivo del Governo nei confronti delle autonomie territoriali al verificarsi di casi tipizzati, si è rivelata un’occasione mancata per considerarlo come parte integrante dei poteri predisposti dalla Costituzione a protezione di un sistema autonomistico e, al contempo, unitario, superando così in radice qualsiasi perplessità sulla sua legittimità costituzionale.


The article aims to critically examine the ways in which the governmental power of extraordinary annulment was exercised to remove the order with which the Mayor of Messina, during the “phase one” of the Covid-19 emergency, had attempted to limiting, as a precaution, the transit through the strait, setting up a system of authorization and preventive certification do not established by national emergency measures.
The institute, residual of monarchical State, is currently provided by art. 2, paragraph 3, lett. p), law of 23 August 1988, n. 400, and by art. 138 of Legislative Decree 18 August 2000, no. 267, and, following the historic sentence of the Constitutional Court no. 229 of 1989, stripped of its functionality with regard to the acts of Regions, raising a series of doubts of compatibility with the constitutionalization of territorial and local autonomies resulting from the reform of Fifth Title of the Constitution.
Through the analysis of opinion no. 735/2020 made by the first section of the State Council during the procedure for the extraordinary cancellation of the ordinance of the Mayor of Messina, an attempt will be made to demonstrate that, despite the fact that the institute has been show to have been decisive in “strengthening” the unity of the strategy management of the emergency prepared by the Government, and to avoid a further (and unjustified) limitation of civil rights and fundamental freedoms already strongly compressed by the exceptional legislation, however, the choice of the judges to omit any reference to art. 120, paragraph 2, of the Constitution, that govern the replacement intervention of the Government against the territorial autonomies in the occurrence of typified cases, proved to be a missed opportunity to consider it as an integral part of powers established by the Constitution to protect an autonomist and, at the same time, unitary system, thus overcoming at the root any perplexity about its constitutional legitimacy.

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