Leopoldo Esposito – Cessione di credito o delegazione di pagamento?
Analisi del ruolo della cessione del quinto in un’economia di crisi

Leopoldo Esposito – Attorney Trainee – Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP – (leopoldesposito@gmail.com)

SOMMARIO

1. Note introduttive e delimitazione dell’indagine.
2. Il credito al consumo dalle origini: evoluzione normativa ed influenza nei sistemi economici.
3. La disciplina attuale del credito al consumo: l’indispensabilità del finanziamento per i consumatori. 4. Il credito al consumo e l’impatto della trasparenza bancaria.
5. La Cessione del quinto come mero finanziamento per il consumatore, credito o debito?
6. L’evoluzione normativa della cessione del quinto: tra disciplina di principio e attuazioni secondarie.
7. Elementi fondamentali della Cessione del Quinto: parti, istituti autorizzati, beneficiari, datore di lavoro. 7.1. Gli istituti autorizzati ad erogare i prestiti.
7.2. I soggetti che possono accedere al finanziamento.
7.3. Il datore di lavoro.
8. Cessione del quinto: cessione di credito o delegazione a riscuotere?
9. Giurisprudenza di legittimità e vigilanza della Banca d’Italia.

Il presente lavoro consiste dell’obiettivo di comprendere l’istituto della cessione del quinto sotto ogni sua angolazione, per cercare di giungere alla risoluzione del quesito sul se la cessione del quinto possa, o debba, considerarsi una cessione di credito o, diversamente ed anacronisticamente, un debito, nel richiamo storico alla percentuale massima di pignorabilità di stipendi e pensioni nel limite del quinto, nel rispetto dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile.
Risolto questo primo punto, si potrà verificare che la cessione del quinto consiste di una delegazione di pagamento e non di una cessione di credito e, pertanto, stabilire le conseguenze tecniche e giuridiche originate dal diverso inquadramento di questa forma di finanziamento.
Nelle nove sezioni di cui si compone il testo, l’autore partendo da un excursus dell’origine dell’istituto, passando attraverso l’evoluzione e la diffusione della sua normativa, tenta di determinare l’impatto che ha avuto la cessione del quinto all’interno dell’economia italiana, cercando di valutare se, e come, il maggiore utilizzo di questa forma di finanziamento, e del maggiore ricorso al credito al consumo in generale, possa determinare esiti favorevoli sul mercato economico in generale.
Fondamentale in questo senso è il ruolo svolto dalla giurisprudenza di legittimità, e ancora di più da Banca d’Italia, che come organismo di vigilanza si pone nel mezzo tra quelle che sono le necessità dell’economia e delle banche da un lato, ossia i soggetti pressanti per una maggiore “liberalizzazione” della cessione del quinto, e dall’altro l’esigenza di tutela del consumatore, la parte debole, meritevole di maggiori tutele e garanzie.


The present work sets out to understand the institution of payday loans from all points of view, to try to reach a solution to the question of whether payday loans can or should be considered an assignment of credit or – alternatively and anachronistically – a debt, in the historical reference to the maximum percentage of subtraction from salaries and pensions to the limit of 20%, in compliance with Article 545 of the Civil Procedure Code. Having resolved this first point, it is then possible to verify that payday loans consist in the delegation of payment and not an assignment of credit, and thus to establish the technical and legal consequences originating from the alternative classification of this form of financing. In the nine sections of which the text is made up, starting from an excursus on the origin of the institution, via the evolution and diffusion of its regulations, the author attempts to determine the impact that payday loans have within the Italian economy, trying to assess whether and how the greater use of this form of financing – and the greater use of consumer credit in general –might entail favourable outcomes on the economic market in general. Fundamental in this sense is the role played by the jurisprudence of legitimacy, and even more so by the Bank of Italy, which, as a supervisory body, places itself in the middle between the needs of the economy and the banks on the one hand, i.e. the subjects pressing for a greater ‘liberalisation’ of payday loans, and on the other, the need for the protection of consumers, the weaker party, who call for greater protection and guarantees.

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