Giovanni Battista Ferro – La responsabilità colposa penale dei tecnici nella gestione del territorio

Giovanni Battista Ferro – Magistrato ordinario – (giovannibattista.ferro@giustizia.it)

SOMMARIO

1. Il “Diritto penale delle calamità naturali”.
2. Le coordinate nelle istituzioni di diritto penale.
3. Il formante giurisprudenziale.
3.1. Sarno.
3.2. Castro Marina (Salento, Puglia).
3.3. Caso di Ventotene (crollo di Cala Rossano).
3.4. Le pronunce sui terremoti.
3.4.1. San Giuliano di Puglia.
3.4.2. Il caso De Angelis.
3.4.3. Il caso Convitto nazionale dell’Aquila.
3.4.4. Ancora, in tema di prevedibilità dei terremoti. – Casi crolli palazzi dell’Aquila. Cass., Sez. IV, Sentenza n. 2378/2016.
3.4.5. L’esigenza di un adeguato approfondimento della responsabilità del professionista riemerge in Cass. Sez. IV n. 36285/2016, Cimino.
3.4.6. Crollo della Casa dello Studente de L’Aquila. Cass., n. 6604/2016, Pace e altri.
3.4.7. Caso della Cattedrale di Noto. Cass. pen., Sez. IV, n. 5950/06.
3.4.8. Da ultimo la monumentale Cass. 24 marzo 2015 n. 12478, Cass., Sez. IV, 12478/2015, Barberi e altri.
4. Considerazioni conclusive.

1. Il “Diritto penale delle calamità naturali”

Il “Diritto penale delle calamità naturali” si atteggia oggi quale species, sottoinsieme, del cd. “diritto penale del rischio” (la definizione è di Amato; gli altri sottoinsiemi sono il “rischio sanitario” e il “rischio aviatorio”).
Diritto penale e rischio sono dunque i due termini del cruciale problema connesso allo studio dei sistemi complessi e degli incidenti che all’interno di quei sistemi complessi inevitabilmente si verificano (id est, i cc.dd. “disastri”): da un lato la ricerca delle responsabilità (in una logica ovviamente deontologica), dall’altro l’esigenza della prevenzione (nello spirito, viceversa, del consequenzialismo)…

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